sabato 1 dicembre 2012

Primarie Italia Bene Comune - Delibera nr 26 Comitato dei Garanti

Il coordinamento nazionale riunitosi in data 29 novembre 2012,

premesso che

- vista la deliberazione del Collegio dei Garanti del 28 novembre, che ribadisce la circostanza che il corpo elettorale è quello definito anteriormente al primo turno di votazione, consolidato in tale data;

- visto che il collegio dei garanti nella medesima deliberazione ha ribadito che la norma riportata all'art. 14 comma 4 del Regolamento nazionale, si riferisce a condizioni eccezionali di partecipazione al voto nel secondo turno, per coloro che non si siano registrati all'albo degli elettori dal 4 novembre al 25 novembre, e nello stesso arco temporale non abbiano provveduto neppure alla preiscrizione online, attiva 24 ore su 24;

- visto che il medesimo collegio ha ritenuto tale norma derogatoria del principio generale della partecipazione al voto e pertanto tale da non poter essere interpretata e quindi utilizzata come riapertura dei termini per la composizione del corpo elettorale;

delibera

- che tutte le richieste di nuova registrazione, ai sensi del art. 14 comma 4 del Regolamento nazionale in qualunque modo pervenute ai coordinamenti provinciali devono avere una consistenza ed una specificità personale delle motivazioni. Le motivazioni dell'impossibilità personale di registrarsi devono essere coerenti e credibili rispetto alla facoltà che era data di potersi registrare fisicamente oppure online nei 22 giorni compresi dal 4 novembre al 25 novembre.

- Motivazioni di carattere generico e aleatorio, non vanno prese in considerazione perché non rispettano il carattere derogatorio ed eccezionale della suddetta norma.

Per tali richieste, pertanto, la mancata risposta equivale al non accoglimento della medesima.

- Infine, per garantire l'interesse generale della coerenza e non alterazione del corpo elettorale tra un turno e l'altro della medesima votazione, principio democratico e di legalità, le richieste che si intendono accolte sono esclusivamente quelle che hanno ricevuto una risposta positiva, specifica e individuale sul caso, deliberata unanimemente dal coordinamento provinciale, con l'indicazione delle successive modalità di registrazione.

 

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